C’è una detrazione IRPF che esiste solo per impianti finiti nel 2026 e non è il 40 % né il 60 % di riqualificazione energetica. Più piccola, più semplice, più facile da perdere sul calendario: 10 % o 20 % di quanto pagate quest’anno, base massima 5.000 €, e senza CIE non c’è niente. Oggi è il 27 agosto. Quattro mesi, e legalizzare non è un clic.
Se vi hanno mescolato questa casella con quelle del certificato energetico, vi hanno confuso. Norme diverse. Il 40/60: 40 % o 60 %. Questa è l’altra.
Cosa dice il BOE, non il commerciale
Il decreto-legge reale 7/2026 ha aggiunto la 62ª disposizione aggiuntiva della legge IRPF, dal 1º gennaio 2026. Due modalità, non entrambe sullo stesso impianto:
- 10 % delle somme pagate dal 1º gennaio al 31 dicembre 2026 per autoconsumo rinnovabile — può includere accumulo — su un immobile di vostra proprietà.
- 20 % se siete proprietari di un’abitazione in un edificio a prevalente uso residenziale dove quell’impianto è stato fatto nel 2026.
Base massima annuale: 5.000 €. Non è «vi restituiscono 5.000». Il 10 % di 5.000 è 500 €. Il 20 % di 5.000 è 1.000 €.
La detrazione si applica nell’anno in cui l’impianto finisce, non oltre il 2026. Serve il CIE. Niente contanti. I contributi riducono la base.
Non è il 40 né il 60
Qui Hacienda vuole il CIE. Lì il certificato energetico. Un commerciale che somma «10 + 40 + 60» su una slide vende una somma che l’agenzia non firmerà così.
L’orologio di agosto
Firmare non basta. Un acconto non basta. L’impianto deve essere finito nel 2026, con CIE. Agosto ancora regge. Dicembre, con i ponti, spesso no.
500 € non pagano un tetto. Perderli firmando il 20 dicembre è ridicolo. Non siamo consulenti fiscali. Facciamo ciò che apre questa casella: montare, legalizzare, lasciarvi il CIE nel 2026.
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Quadro: DA 62 LIRPF, RDL 7/2026 (BOE 21/03/2026). Al 27/08/2026. Non è consulenza fiscale individuale.